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Statuto

Fondazione della Comunità Bresciana - onlus

Art. 1

Denominazione e sede

1.   È costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione “Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS”.

2.   La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3.   La fondazione ha sede in Brescia.

4.   Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative.

Art. 2

Scopo

1.   La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia, promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità bresciana. A tal fine opera finanziando progetti ed iniziative particolarmente nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell’istruzione e formazione, dell’imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica, ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio della Provincia di Brescia.

2.   A tal fine la Fondazione:

a)        promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;

b)       collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio bresciano;

c)       promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;

d)       promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità bresciana.

3.   La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua natura di fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.


Art. 3

Patrimonio

1.   Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

2.   Tale patrimonio potrà venire incrementato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

3.   È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.

Art. 4

Entrate

1.   Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a)        dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;

b)       di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c)       delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5

Organi della Fondazione

1.   Organi della Fondazione sono:

a)        il Presidente;

b)       il Consiglio di Amministrazione;

c)       il Comitato Esecutivo;

d)       il Segretario Generale;

e)       il Collegio dei Revisori.

Art. 6

Il Presidente

1.   Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2.   Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto. Può essere rieletto alla carica consecutivamente per una sola volta.

3.   Il Presidente:

a)   convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;

b)   cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c)   firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d)   adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.


Art. 7

Vice Presidente

1.   Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

2.   Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

3.   La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1.   Il Consiglio di Amministrazione è composto da venticinque membri.

2.   Diciannove consiglieri sono nominati dal Consiglio uscente, che ne sceglie almeno dieci fra gli iscritti all’Albo dei Donatori, istituito secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

3.   I rimanenti sei consiglieri sono nominati dalle seguenti autorità, tra i cittadini particolarmente rappresentativi della comunità bresciana:

§        uno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

§        due dal Presidente della Provincia di Brescia;

§        uno dal Vescovo della Diocesi di Brescia;

§        uno dal Sindaco del Comune di Brescia;

§        uno d’intesa tra il Rettore dell’Università degli Studi di Brescia e il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

4.   Se le autorità preposte non provvedono alle nomine di spettanza entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo provvederà mediante cooptazione.

5.   Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati non più di due volte.

6.   Qualora venga meno un componente, il Consiglio provvede a cooptazione, salvo si tratti di un membro nominato dalle autorità di cui al comma 3. In tal caso il Consiglio provvede a richiedere alla competente autorità la nuova nomina. Il Consigliere cooptato o nominato ai sensi del presente comma rimane in carica per la durata residua del mandato del Consiglio.

7.   Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

8.   Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione coloro che:

a)        si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;

b)        siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c)        ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d)        siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;

e)        ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere del Comune di Brescia, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Art. 9

Decadenza e Esclusione

1.   I membri del Consiglio di Amministrazione che non partecipano ad almeno un terzo delle sedute nel corso di due esercizi decadono dall’incarico.

2.   Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a)        il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b)       l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della fondazione;

c)       l’intervenire di una delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo precedente.

3.   L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Poteri

1.   Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

a)      eleggere il Presidente il Vice Presidente e di nominare i membri del Comitato Esecutivo;

b)     deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri Comitati o Commissioni composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

c)     deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;

d)     deliberare eventuali modifiche dello statuto;

e)     redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

f)      stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

g)     stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

h)     deliberare per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

i)       approvare regolamenti interni ed in particolare quello istitutivo l’Albo dei donatori;

j)       nominare il Segretario Generale della Fondazione;

k)     conferire deleghe su materie particolari.

l)       deliberare l’estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11

Adunanze

1.   Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno cinque consiglieri.

2.   Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione da recapitarsi agli interessati almeno otto giorni prima dell’adunanza o, in casi di urgenza, mediante telegramma o strumento telematico che ne attesti la ricezione da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima.

3.   Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.


4.   Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.   Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 12

Comitato Esecutivo

1.   Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

2.   Il Comitato Esecutivo si occupa, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, della ordinaria amministrazione.

3.   Il Comitato Esecutivo provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che pervengono direttamente alla Fondazione, così come cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l’esercizio delle corrispondenti attività economiche nell’ambito delle direttive e delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.

4.   Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente di norma almeno una volta al mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno cinque giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione e nei casi di urgenza almeno un giorno prima mediante telegramma o strumento telematico che ne attesti la ricezione.

5.   Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri.

Art. 13

Segretario Generale

1.   Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2.   Egli collabora:

·      alla preparazione dei programmi di attività della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

·      all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

3.   Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

4.   Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo e redige i relativi verbali.

5.   Il Segretario Generale dura in carica sino a un massimo di quattro di anni e può essere riconfermato.

Art. 14

Collegio dei Revisori

1.   Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui due membri effettivi più un supplente nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia e un membro effettivo più un supplente nominati dal Collegio dei Ragionieri di Brescia, tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.

2.   Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

3.   Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

4.   I Revisori sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

5.   Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6.   Le cariche sono gratuite salvo rimborsi spese preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Libri verbali

1.   I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

2.   I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 16

Bilancio

1.   L’esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2.   Il Comitato Esecutivo, entro il mese di marzo di ciascun anno, deve approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro aprile.

3.   Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.

4.   Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

5.   Del bilancio e della relazione, unitamente all’elenco dei contributi erogati e alla relazione del Collegio dei Revisori deve essere data informazione pubblica alla comunità bresciana.

6.   Entro il mese di novembre di ciascun anno il Comitato Esecutivo deve approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro dicembre.

Art. 17

Albo dei donatori

1.   Le finalità specifiche dei fondi e delle donazioni vengono trascritte in un apposito Albo unitamente alle generalità dei donatori che non intendono conservare l’anonimato nei modi e alle condizioni previste da specifico regolamento.

Art. 18

Utili della gestione

1.   Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

2.   Durante la vita della fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19

Clausola arbitrale

1.   Eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione e i componenti gli organi, tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e tra la Fondazione e i donatori sono demandate ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale di Brescia al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Art. 20

Estinzione

1.   In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Brescia, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Norme residuali

1.   Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s’intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanande in materia ONLUS.

 
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